(1) I gestori con più di 3.000 clienti applicano i valori indicativi di cui all'allegato A entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento ed i gestori con meno di 3.000 clienti applicano i medesimi criteri entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(2) Il gestore definisce il programma dei controlli di qualità di cui all'allegato A entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(3) Ai gestori con meno di 3.000 clienti è accordato per l'acquisizione dei sistemi di trasmissione dati di cui all'articolo 16 un termine di transizione di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(4) Il gestore redige il piano di emergenza di cui all'articolo 18, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
(5) Il gestore applica le tariffe per metro cubo di cui all'articolo 20, comma 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.