(1) Il gestore è responsabile della fornitura dell'acqua potabile e del sistema antincendio pubblico. Esso interrompe o riduce l'approvvigionamento, in caso di pericolo incombente o qualora gli impianti interni non siano stati eseguiti a regola d'arte. Qualora non sia stata pagata la tariffa dell'acqua o siano stati effettuati prelievi abusivi, l'approvvigionamento viene interrotto o rispettivamente ridotto al minimo previsto per l'uso domestico. La comunicazione dell'interruzione o riduzione avviene mediante affissione alla porta, lettera raccomandata o altre forme adeguate.