(1) Gli addetti al pronto soccorso seguono un corso di formazione teorico-pratico per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
(2) Oltre alle lavoratrici ed ai lavoratori occupati possono essere incaricati come addetti al pronto soccorso anche il datore di lavoro stesso o i suoi familiari che collaborano nell'azienda.
(3) La formazione è svolta da un medico. Sotto sorveglianza di un medico, preferibilmente un medico specializzato in medicina d'emergenza o del lavoro, la formazione può essere svolta anche da:
- a) infermieri diplomati o infermiere diplomate, preferibilmente con formazione nell' ambito dell'emergenza, che operano nel sistema di emergenza e di urgenza;
- b) istruttori e istruttrici di pronto soccorso che hanno svolto la formazione di livello B per soccorritori e soccorritori volontari.
(4) La durata minima del corso di formazione per gli incaricati delle aziende del gruppo A è di 16 unità di formazione.
(5) La durata minima del corso di formazione per gli incaricati delle aziende dei gruppi B e C è di dodici unità di formazione.
(6) Il contenuto dei corsi di cui al comma 5 tiene conto della categoria e dell'attività svolta dalle aziende, suddivise nelle seguenti tipologie:
- a) settore servizi ed amministrazione;
- b) settore trasporto e circolazione;
- c) settore di produzione, edilizia ed agricoltura.
(7) I contenuti minimi dei corsi di cui ai commi 4 e 5 sono determinati nell'allegato B.
(8) La formazione va ripetuta con cadenza decennale e può essere limitata alla sola parte pratica della formazione.
(9) Una commissione nominata dalla Giunta Provinciale valuta la conformità dei corsi di formazione con i contenuti minimi di cui all'allegato B. Inoltre accredita, anche parzialmente le esperienze formative maturate.