Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 febbraio 2004, n. 8.
(1) Il Presidente della Provincia, con decreto da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, dispone la cancellazione dal registro delle organizzazioni che ne facciano espressa richiesta o che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione.