(1) Nei casi di scioglimento dei Consigli e nel caso dell'istituzione di nuove istituzioni scolastiche, fino a quando i nuovi Consigli non siano insediati, l'Intendente scolastico competente o l'Intendente scolastica competente nomina un commissario straordinario od una commissaria straordinaria per l'amministrazione straordinaria.
(2) Al commissario straordinario o alla commissaria straordinaria spetta un compenso determinato dalla Giunta provinciale.
(3) Al commissario straordinario od alla commissaria straordinaria spettano le attribuzioni del Consiglio di cui all'articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20e successive modifiche.
(4) Nel caso della soppressione di istituzioni scolastiche è nominato un commissario od una commissaria di liquidazione per il compimento dei provvedimenti finali necessari.