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In vigore al: 08/03/2016

b) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2001, n. 571)
Regolamento concernente le modalità di erogazione dell'assegno ai nuclei familiari e dell'assegno di maternità

1)

Pubblicato nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7, disciplina le modalità di richiesta e di erogazione dell'assegno ai nuclei familiari e di quello di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche, di seguito chiamata legge, e relativo Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modifiche.

(2) Nelle materie non disciplinate dal presente regolamento si applicano le disposizioni statali.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di natalità - mancanza di poteri discrezionali - giurisdizione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006 - Previdenza integrativa - assegno di cura - posizione di diritto soggettivo - giurisdizione giudice ordinario

Capo 1

Art. 2 (Modalità di presentazione della domanda)

(1) La domanda volta ad ottenere l'assegno ai nuclei familiari di cui all'articolo 65 della legge è presentata, all'Ufficio provinciale competente per la previdenza sociale integrativa.

(2) La domanda volta ad ottenere l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge è presentata dalla richiedente all'Ufficio provinciale competente per la previdenza sociale integrativa.

(2/bis) Le cittadine di paesi non appartenenti all'Unione europea tenute a far registrare i nominativi dei figli sulla carta di soggiorno, possono, ai fini della domanda dell'assegno statale di maternità, allegare alla relativa domanda la ricevuta della richiesta di iscrizione inviata alla Questura.2)

(3) Le domande incomplete devono essere completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione al richiedente da parte dell'ufficio competente.

(4) Ai fini del riconoscimento della quota differenziale dell'assegno di maternità di cui al comma 3 dell'articolo 66 della legge, la richiedente è tenuta ad allegare alla domanda una dichiarazione dell'ente che ha erogato la prestazione previdenziale relativa alla somma erogata o una dichiarazione sostitutiva della stessa.

2)

Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 14 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 3 (Istruttoria)

(1) L'Ufficio provinciale competente per la previdenza sociale integrativa esamina le domande e verifica la sussistenza dei requisiti di legge.

(2) Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, la data in cui si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare e l'ammontare della somma di cui all'articolo 2, comma 4, sono comprovati o mediante certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(3) Il Direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale, terminata l'istruttoria e verificato che il beneficio richiesto non sia già stato concesso in relazione ad altri componenti del nucleo familiare, concede l'assegno ai nuclei familiari nella misura stabilita dall'articolo 65 della legge e dispone il pagamento della prestazione con cadenza bimestrale posticipata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge. Se il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare si verifica successivamente, l'erogazione della prestazione decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

(4) Il Direttore della Ripartizione provinciale Servizio sociale, terminata l'istruttoria, concede l'assegno di maternità nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge e dispone il pagamento della prestazione entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ufficio cui è stata presentata. L'importo, da pagarsi in unica soluzione, è quello spettante alla data del parto o alla data del provvedimento amministrativo di affidamento preadottivo o di adozione.

Capo 2
Disposizioni comuni

Art. 4 (Condizioni economiche)

(1) Le condizioni economiche del nucleo familiare, compresi i beni immobili, sono valutate applicando le disposizioni di cui all'allegato A, 5.1, lettera c) del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.3)

3)

L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 15 del D.P.P. 2 marzo 2007, n. 17.

Art. 5 (Comunicazioni)

(1) I/le richiedenti le prestazioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge sono tenuti/e a comunicare all'organo al quale hanno presentato la domanda ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

(2) Al termine di ogni anno solare l'Ufficio provinciale competente per la previdenza sociale presenta al Ministero per la Solidarietà sociale un rendiconto della spesa.

Art. 6 (Disposizioni transitorie)

(1) Per le domande presentate entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, verrà erogato con effetto retroattivo l'assegno ai nuclei familiari a valere dal 1° gennaio 1999 e l'assegno di maternità a valere dal 2 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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