(1) Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo superi i limiti indicati dall'articolo 74 della legge, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile di progetto.
(2) Il responsabile di progetto, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine di 60 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'amministrazione committente e l'appaltatore sulle condizioni ed i termini di un eventuale accordo, e presenta all'amministrazione committente, entro i successivi 30 giorni, una proposta motivata di soluzione bonaria.
(3) Nei successivi 60 giorni l'amministrazione committente assume le dovute decisioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile di progetto e all'appaltatore. Nello stesso termine l'amministrazione committente acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
(4) Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dall'amministrazione committente nella comunicazione, il responsabile di progetto acquisisce la dichiarazione liberatoria dell'appaltatore. Il rilascio della dichiarazione liberatoria determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento iscritta negli atti contabili.
(5) Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo fino all'emissione del titolo di spesa.
(6) Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.