In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 41)
Approvazione regolamento alla legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, concernente "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"

1)

Pubblicato nel B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

Art. 1

(1) È approvato il regolamento di esecuzione all'articolo 16/bis, comma 2 e 5, della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, che prevede la definizione delle prescrizioni particolari per l'uso nonché delle norme di sicurezza per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di risalita mobili a fune bassa, come da testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1
Progettazione, costruzione ed esercizio di piccoli impianti di risalita mobili a fune bassa

Capo I
Norme generali

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento determina le norme tecniche di sicurezza per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di piccoli impianti di risalita mobili a fune bassa, la documentazione da prodursi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli stessi, nonché le prescrizioni particolari relativamente all'uso e alla sicurezza di tali impianti, in attuazione dell'articolo 16/bis della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3, recante l'ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci.

(2) Agli effetti delle presenti norme, per impianto di risalita mobile a fune bassa, di seguito chiamato sciovia a fune bassa, si intende una sciovia in cui la fune di trazione corre ad un'altezza dal terreno tale da consentire all'utente l'afferramento diretto o con interposizione di un dispositivo di traino di ridotta lunghezza. La lunghezza dell'impianto, misurato tra il punto di attacco e quello di distacco, non deve essere maggiore di 60 m.

Capo II
Norme tecniche di sicurezza per la progettazione e la costruzione

Art. 2 (Documentazione tecnica)

(1) Il progetto consiste dei seguenti elaborati numerati, firmati dal richiedente l'autorizzazione all'esercizio della sciovia a fune bassa e dall'ingegnere progettista, esperto in campo funiviario, iscritto nell'albo professionale:

  • a)  descrizione delle caratteristiche costruttive generali dell' impianto, compresa l'illustrazione delle parti regolamentate dalle presenti norme, nonché la dimostrazione della rispondenza a dette norme e disposizioni;
  • b)  carta topografica in scala 1:5.000, ove esistente, con indicazione del tracciato dell' impianto;
  • c)  disegno, in scala 1:200, del profilo longitudinale del tracciato, con rappresentazione della configurazione assunta dalla fune traente e con indicazione della pendenza massima della fune traente e del tracciato;
  • d)  planimetria, in scala 1:200, comprendente le recinzioni previste per la linea e le stazioni;
  • e)  verifica della fune traente e della relativa configurazione;
  • f)  disegni di insieme della stazione motrice e della stazione di rinvio con le verifiche di calcolo degli elementi principali;
  • g)  schema funzionale dei circuiti di potenza, di comando, di sicurezza, di segnalazione e di telecomunicazione, con relativa descrizione illustrativa, redatto in conformità alle norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);
  • h)  indicazione della provenienza dei principali elementi meccanici ed elettrici costituenti la sciovia, con indicazione delle ditte costruttrici e fornitrici;
  • i)  fascicolo contenente le istruzioni per il montaggio, l' esercizio e la manutenzione, comprese le prove e verifiche periodiche, nonché il programma degli esami da effettuare in occasione delle revisioni speciali; il fascicolo è da completare con le istruzioni per la messa a terra elettrica e per i provvedimenti antinfortunistici.

(2) Se lo stesso impianto viene montato su tracciati diversi, per ogni tracciato deve essere prodotta la documentazione tecnica di cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1.

Art. 3 (Tracciato e profilo)

(1) Il tracciato dell'impianto deve essere rettilineo e scelto in modo da non presentare pericoli per gli sciatori trasportati. Il profilo del terreno deve adattarsi alla configurazione della fune traente, l'altezza della fune del ramo di salita, misurata rispetto alla pista innevata, deve rimanere, anche in assenza di sciatori, compresa tra 1,50 m e 0,40 m. Non sono ammessi sostegni nè sul ramo di salita nè su quello di discesa.

(2) Per l'ancoraggio delle stazioni sono ammessi, oltre alle fondazioni fisse, sistemi di zavorra da realizzare con blocchetti di calcestruzzo.

(3) Le stazioni ed il tracciato, ad eccezione delle zone di partenza e di arrivo, vanno recintati in modo da impedire l'accesso alle parti in movimento dell'impianto.

(4) La pendenza massima sia della pista che della fune non deve superare il 25 per cento per le manovie ed il 35 per cento se la fune traente è munita di dispositivo di traino.

(5) La larghezza della pista di risalita deve essere di almeno 2,5 m; la proiezione verticale della fune traente si deve trovare nel terzo medio di tale larghezza.

(6) Non sono ammesse pendenze trasversali della pista di risalita.

(7) La distanza minima tra le strutture della sciovia, funi comprese, ed ostacoli non appartenenti all'impianto deve essere superiore a 3 m.

Art. 4 (Funi)

(1) La tensione della fune traente deve essere mantenuta entro un intervallo opportunamente prefissato.

(2) La fune traente deve essere composta di fibre tessili o sintetiche di diametro non inferiore a 12 mm ed essere del tipo antigirevole.

(3) Il fabbricante deve certificare le caratteristiche delle funi traenti, il loro carico minimo di rottura per trazione e le modalità di esecuzione dell'impalmatura.

(4) Le funi di ancoraggio e di regolazione che sopportano direttamente il tiro dell'anello di trazione devono essere, di norma, di tipo unificato. Nel caso di impiego del dispositivo del tipo "tirfort", le caratteristiche della relativa fune devono essere dichiarate dal costruttore indicando il carico minimo di rottura della fune.

(5) La fune traente deve essere giuntata mediante impalmatura. Non è ammessa più di una impalmatura.

(6) Le operazioni di impalmatura vanno eseguite da personale specializzato secondo le modalità indicate dal fabbricante della fune di cui al comma 3. Delle operazioni va redatto apposito verbale.

Art. 5 (Grado di sicurezza delle funi)

(1) Per la fune traente il grado di sicurezza risulta dal rapporto tra il carico di rottura e lo sforzo di trazione assiale a regime nel tratto più sollecitato, mentre per le altre funi risulta dal rapporto tra il carico somma e lo sforzo assiale massimo nella fune stessa.

(2) Il calcolo della tensione di lavoro della fune traente è effettuato sulla base delle seguenti ipotesi convenzionali:

  • a)  impianto a regime;
  • b)  massa dello sciatore pari ad 80 kg;
  • c)  coefficiente di attrito tra sci e neve pari a 0,06.

(3) Il grado di sicurezza delle funi nuove non deve essere inferiore a:

  • a)  5,5 per le funi traenti;
  • b)  6,0 per le funi tenditrici, di regolazione e ausiliarie che sopportano direttamente il tiro dell' anello di trazione;
  • c)  6,5, qualora sulle funi tenditrici, di regolazione e ausiliarie vengono applicati morsetti di serraggio che interessano il ramo in tensione.

Art. 6 (Attacchi di estremità)

(1) Gli attacchi di estremità delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o del tipo a redancia. Gli attacchi a redancia sono ammessi soltanto per le funi di ancoraggio, purché vengano utilizzati idonei morsetti.

(2) Le redance devono avere un raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a tre volte il diametro della fune stessa.

(3) Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi di regolazione e di ancoraggio devono avere un diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune, non inferiore a 15 volte quello della fune medesima.

(4) L'avvolgimento delle funi sui tamburi deve essere realizzato con almeno tre spire complete. Il capo libero deve essere bloccato da due morsetti a piastra, montati l'uno vicino all'altro in modo da segnalare l'eventuale scorrimento nella prima morsa.

(5) Negli attacchi a redancia, i morsetti devono essere in numero tale che un terzo di essi riesca ad impedire lo scorrimento.

(6) Non sono ammesse teste fuse.

Art. 7 (Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice)

(1) L'aderenza per evitare lo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice è assicurata quando si verifica la relazione:

T/t   e fa

dove:

T/t   è il rapporto tra la tensione all'ingresso e la tensione all'uscita della puleggia
  motrice nelle condizioni più sfavorevoli;

e   è la base dei logaritmi naturali;

a  è l'angolo, espresso in radianti, di avvolgimento della fune traente sulla puleggia motrice;

f   è il coefficiente di attrito tra fune e gola della puleggia, che convenzionalmente
  si assume pari a 0,25 per gole guarnite in gomma vulcanizzata.

(2) Nella determinazione delle tensioni all'ingresso (T) ed all'uscita (t) della puleggia motrice si tiene conto di una accelerazione media nella fase di avviamento non inferiore a 0,4 m/s2. Eventuali scarti maggiori dell'accelerazione effettiva vanno contenuti in maniera tale da non provocare scorrimenti apprezzabili della fune traente sulla puleggia motrice.

Art. 8 (Velocità d'esercizio e intervallo tra i dispositivi di traino)

(1) La velocità massima d'esercizio è fissata in 1,6 m/s.

(2) L'intervallo minimo di tempo intercorrente tra due dispositivi di traino consecutivi è fissato in 5 secondi.

Art. 9 (Disposizioni concernenti le stazioni)

(1) Le pulegge sulle quali si avvolge la fune traente devono avere la gola rivestita con idoneo materiale cedevole, atto ad assicurare la necessaria aderenza. Il loro diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune traente, non deve essere inferiore a 30 volte il diametro della medesima.

(2) Le pulegge devono essere provviste di dispositivi atti ad eliminare la neve ed il ghiaccio.

(3) Gli organi in movimento delle stazioni, le apparecchiature elettriche e, in genere, tutti i dispositivi che possano presentare pericoli per le persone o che riguardino la sicurezza dell'esercizio vanno resi inaccessibili alle persone mediante protezioni permanenti.

(4) La puleggia della stazione a monte deve essere preferibilmente del tipo sospeso, con franco verticale rispetto al terreno innevato non inferiore a 2 m. Qualora detta puleggia non sia del tipo sospeso, in corrispondenza della stazione a monte va prevista una carenatura in materiale soffice, tale da impedire che lo sciatore eventualmente impigliatosi possa venire a contatto con le strutture della stazione stessa.

(5) Prima della puleggia a monte vanno previsti due distinti dispositivi di arresto automatico dell'impianto per mancato sgancio dello sciatore dalla fune traente, realizzati con tipologia diversa come segue:

  • a)  il primo ad una distanza non inferiore a 10 m dalla predetta puleggia;
  • b)  il secondo ad una distanza, dalla stessa puleggia, superiore al massimo spazio di arresto.

(6) La stazione a monte va dotata di dispositivo che permetta la regolazione della fune traente in entrata nella puleggia.

(7) Nelle stazioni deve trovarsi un comando, del tipo a consenso, per l'arresto dell'impianto. Tale comando deve essere ubicato in prossimità dei punti di attacco e di distacco degli sciatori, in maniera da poter essere azionato tempestivamente dal personale in caso di necessità. Alla stazione di rinvio deve essere previsto un ulteriore comando di arresto del tipo a chiave estraibile.

(8) Tutte le apparecchiature elettriche, compreso il motore elettrico, se non installate in un locale chiuso, devono essere del tipo a tenuta stagna.

(9) Le caratteristiche dell'azionamento ed i dispositivi di avviamento devono consentire partenze con accelerazioni graduali.

(10) Le apparecchiature dei motori elettrici devono comprendere anche le protezioni previste dall'articolo 15, comma 16, nonché relè termici.

(11) Per l'azionamento non sono ammessi motori termici.

(12) Di norma l'argano deve essere munito di un freno. Detto freno può essere sostituito con un dispositivo di antiretromarcia, purché lo spazio di arresto spontaneo a vuoto sia inferiore alla distanza tra due traini oppure, in mancanza di essi, alla distanza corrispondente allo spazio percorso in 5 secondi.

(13) Qualora la sorveglianza dell'impianto venga effettuata solo dalla stazione a monte, le apparecchiature elettriche per le segnalazioni e per l'arresto dell'impianto devono essere disponibili anche in tale stazione. In tal caso, prima della entrata della fune nella puleggia a valle deve essere previsto un dispositivo di arresto automatico dell'impianto nell'eventualità che un oggetto si introduca tra fune e puleggia. Tale dispositivo di arresto deve trovarsi ad una distanza dalla puleggia superiore al 1,2 volte il massimo spazio di arresto.

Art. 10 (Dispositivi di tensione)

(1) I dispositivi di tensione devono essere progettati prevedendo la possibilità d'impiego di funi tenditrici di tipo unificato.

(2) Per la regolazione della tensione della fune traente deve essere utilizzato un arganello di regolazione con trasmissione di tipo irreversibile e munito di dispositivo di blocco.

(3) Il sistema di cui al comma 2 può essere sostituito anche da un dispositivo del tipo "tirfort", sia come meccanismo di regolazione della tensione delle funi stabilmente collegato alle strutture fisse di stazione, sia come meccanismo di ancoraggio permanente, a condizione che il grado di sicurezza del dispositivo stesso, determinato come rapporto fra il suo carico di rottura, dichiarato dal costruttore, ed il carico massimo d'esercizio, risulti non inferiore a 6,5.

(4) Va previsto un dispositivo che misuri automaticamente la tensione della fune traente e che arresti automaticamente l'impianto in caso di superamento della tensione massima e minima ammessa per l'esercizio.

Art. 11 (Norme per la costruzione e caratteristiche dei materiali)

(1) La progettazione e l'esecuzione delle strutture dell'impianto, fisse o mobili, devono essere condotte seguendo, oltre alle prescrizioni del presente regolamento, gli insegnamenti della scienza delle costruzioni e le regole della costruzione di macchine, con particolare riguardo alla facilità di montaggio, smontaggio ed ispezione delle varie parti e rispettando, inoltre, le norme particolari vigenti per i vari tipi di materiali, di strutture e di collegamenti, ivi compresi quelli mediante saldature.

(2) I materiali utilizzati per la costruzione delle parti dell'impianto interessanti la sicurezza dell'esercizio devono essere di qualità controllata ed esenti da difetti. In particolare devono essere in grado di sopportare le più basse temperature d'esercizio prevedibili, senza che le loro caratteristiche tecniche subiscano alterazioni tali da compromettere la sicurezza.

Art. 12 (Gradi di sicurezza)

(1) Per le strutture mobili e gli organi fissi ed in movimento, escluse le molle, valgono le seguenti prescrizioni:

  • a)  gli elementi strutturali e gli organi meccanici devono possedere un grado di sicurezza allo snervamento non inferiore a 3;
  • b)  nei complessi costituiti dall' unione di due o più elementi strutturali o dall'accoppiamento di due o più organi meccanici elementari, resi solidali per attrito, il grado di sicurezza dell'unione o dell'accoppiamento non deve essere inferiore a 3;
  • c)  gli elementi strutturali e gli organi meccanici soggetti a ripetute sollecitazioni variabili devono presentare un grado di sicurezza non inferiore a 2, riferito al carico unitario limite di fatica, tenuto conto degli effetti di concentrazione delle tensioni, degli effetti dovuti alla finitura superficiale ed alle dimensioni dell' elemento meccanico.

Art. 13 (Stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento del sistema di ancoraggio delle stazioni)

(1) Il grado di stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento del sistema di ancoraggio delle stazioni non deve essere inferiore a 1,5 nelle condizioni più sfavorevoli.

Art. 14 (Dispositivo di traino)

(1) Di norma, i dispositivi di traino, che devono essere del tipo monoposto, sono composti da tre elementi:

  • a)  attacco alla fune;
  • b)  collegamento intermedio;
  • c)  attacco per lo sciatore.

(2) Il dispositivo di traino può essere costituito da alcuni o da tutti gli elementi di cui al comma 1; nel caso di impianti in cui lo sciatore impugna direttamente la fune, tali elementi sono assenti. Non sono ammessi dispositivi di traino del tipo a contrasto. Il dispositivo di traino deve essere realizzato in modo tale da evitare allo sciatore di rimanere impigliato e comunque in modo da consentirgli di staccarsi agevolmente all'arrivo.

Art. 15 (Impianti elettrici)

(1) L'impianto elettrico, considerato a partire dai terminali all'ingresso dell'interruttore generale di bassa tensione, deve prevedere tutti i circuiti ed i componenti necessari in relazione alle caratteristiche meccaniche dell'impianto che deve azionare. Tutti i componenti impiegati devono essere di tipo professionale. I dispositivi di comando manuale e le protezioni il cui mancato intervento possa essere causa di pericolo o danno devono presentare la massima affidabilità. Tutte le apparecchiature elettriche, comprese quelle telefoniche, se non installate in locali chiusi, devono essere del tipo a tenuta stagna o racchiuse in alloggiamenti separati a tenuta stagna.

(2) Va previsto un solo comando di partenza. Non sono ammesse soluzioni circuitali nelle quali il comando di partenza possa escludere le protezioni, salvo quelle indispensabili per l'avviamento.

(3) I circuiti di comando devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza. La tensione nominale verso terra dei circuiti di comando non deve superare i 110 volt in corrente alternata (c.a.) o in corrente continua (c.c.). Un morsetto delle bobine dei circuiti di comando va collegato direttamente a massa.

(4) L'impianto va dotato di uno o più circuiti elettrici di sicurezza funzionanti in base al principio della corrente di riposo. Nei circuiti di sicurezza esterni che si trovano totalmente od in parte all'esterno delle apparecchiature, la tensione impiegata non deve superare i 25 volt in c.a. verso terra oppure i 50 volt in c.c. verso terra. Nei circuiti di sicurezza interni alle apparecchiature la tensione impiegata non deve superare i 110 volt in c.a. o in c.c. verso terra.

(5) Ogni circuito di sicurezza va realizzato in modo che i relè finali si diseccitino in caso di:

  • a)  interruzione del circuito;
  • b)  mancanza della tensione di alimentazione;
  • c)  abbassamento della tensione di alimentazione provocata da dispersione verso terra, difetto di isolamento o corto circuito.

(6) Nei circuiti di sicurezza:

  • a)  tutti i comandi vanno disposti su uno solo dei rami che collegano la sorgente di energia con la bobina del relè, mentre l' altro ramo deve essere collegato direttamente a terra;
  • b)  la sequenza di un comando di arresto deve essere irreversibile; inoltre, non si deve potere riavviare l' impianto senza apposito ripristino eseguito dal banco di manovra;
  • c)  anche al cessare della causa i relè devono permanere nelle condizioni di intervento fino al ripristino.

(7) Nei circuiti di sicurezza esterni:

  • a)  i relè o dispositivi finali devono rispondere al criterio della ridondanza;
  • b)  i predetti relè devono essere muniti di un dispositivo di controllo di efficienza.

(8) Il circuito di linea deve essere tipizzato secondo le modalità di cui all'allegato E del decreto del Ministro dei Trasporti 15 marzo 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24 maggio 1982, n. 140.

(9) I circuiti di segnalazione e misura devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza e di comando. La tensione nominale verso terra non deve superare i 110 volt in c.a. o in c.c. .

(10) I circuiti di segnalazione di anomalie devono emettere il segnale fino al ripristino, con l'intervento manuale, delle normali condizioni di funzionamento.

(11) Per le spie di segnalazione ed i pulsanti sono previsti i seguenti colori:

  • a)  verde, per indicare sicurezza;
  • b)  giallo, per indicare attenzione;
  • c)  rosso, per indicare pericolo od allarme;
  • d)  blu, per specifiche segnalazioni.

(12) Sul banco di manovra vanno previsti tutti gli strumenti di misura elettrici necessari per il controllo del funzionamento dell'impianto. Per il circuito di sicurezza di linea, sia nella stazione motrice che in quella di rinvio, vanno previsti strumenti di misurazione del livello del relativo segnale. L'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere segnalato. I dispositivi di sicurezza realizzati con circuiti elettronici devono prevedere un test di prova.

(13) Ai fini della sicurezza delle persone, vanno rispettate le norme generali relative alla protezione contro i contatti, sia diretti che indiretti, e contro le scariche atmosferiche. In ogni caso le parti metalliche delle stazioni devono essere messe a terra con appositi dispersori ed essere collegate tra di loro con idoneo conduttore. L'impianto di messa a terra delle parti metalliche e delle apparecchiature elettriche deve essere conforme alle vigenti norme CEI 11.1. ed 11.8. La resistenza di terra non deve essere comunque superiore a 20 ohm. Il posto di manovra ed i posti telefonici, anche all'aperto, devono essere muniti di pedana isolante.

(14) L'impianto elettrico deve essere protetto dalle sovratensioni di origine atmosferica. In particolare, idonei scaricatori devono essere installati all'ingresso delle linee nelle stazioni dell'impianto. L'interruttore generale deve essere installato in prossimità del banco di manovra oppure deve essere azionabile dal banco stesso mediante comando a distanza in c.c.

(15) I dispositivi per il comando di arresto, da installare nelle stazioni, devono funzionare per apertura dei circuiti di sicurezza in cui sono inseriti e devono, inoltre, essere del tipo a distacco obbligato con contatti doppi od a ponte asportabile ed a ripristino. Per le operazioni di manutenzione, controllo o altro, il personale, per la propria sicurezza, deve poter impedire l'avviamento dell'impianto mediante un dispositivo di arresto, bloccabile in posizione di aperto, disposto nelle stazioni.

(16) Il moto dell'impianto deve essere subordinato alla presenza di tutti i consensi di stazione e di linea nel circuito di sicurezza; in particolare devono essere previste le seguenti protezioni:

  • a)  per mancanza della tensione di rete;
  • b)  per mancanza di una delle fasi dell' alimentazione;
  • c)  sovraccarico superiore a 1,2 volte la massima corrente di regime (relè ad azione istantanea, su almeno due fasi, se l' azionamento è con motore asincrono);
  • d)  per un incremento della corrente assorbita (di/dt) in un intervallo di tempo definito, superiore ad un valore prestabilito.

(17) I relè di cui alle lettere c) e d) del comma 16 devono avere caratteristica di taratura definita e consentire l'agevole individuazione del valore di taratura richiesto.

(18) La scelta del senso di marcia va effettuata mediante commutatore che, in posizione intermedia, comanda l'arresto del motore e l'intervento del freno, se previsto.

(19) Negli azionamenti in c.a. l'avviamento non deve essere possibile se il reostato d'avviamento non è interamente inserito.

(20) Negli azionamenti in c.c. il convertitore deve possedere protezioni opportune in relazione alle caratteristiche dell'azionamento stesso. In ogni caso un relè di minima velocità deve determinare l'arresto dell'impianto in mancanza di tensione tachimetrica, mentre un relè di massima velocità deve determinare l'arresto stesso per un eccesso di velocità superiore al 10 per cento della velocità di regime.

(21) Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, i circuiti elettrici devono essere realizzati secondo le norme CEI in particolare per quanto attiene ai materiali, alle apparecchiature, alle installazioni ed all'impianto.

(22) Il costruttore dell'impianto elettrico deve attestare che l'impianto è stato costruito a regola d'arte, che i singoli componenti e l'intero impianto rispondono alle prescrizioni del presente regolamento e, per quanto in questo non previsto, alle altre norme CEI, nonché ad ogni altra disposizione di legge; inoltre deve certificare di aver sottoposto le apparecchiature elettriche a collaudo interno.

Art. 16 (Pronto soccorso)

(1) L'impianto deve essere dotato di una cassetta per il pronto soccorso.

Capo III
Autorizzazione all'esercizio dell'impianto

Art. 17 (Documentazione)

(1) La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, da presentarsi al sindaco territorialmente competente, è corredata dalla seguente documentazione:

  • a)  progetto in duplice copia di cui all' articolo 2;
  • b)  certificato di conformità redatto in base al collaudo funzionale di cui all' articolo 18;
  • c)  atto di nomina del tecnico responsabile dell' impianto rilasciato dal direttore della scuola di sci;
  • d)  elenco del personale di cui all' articolo 20 firmato dal tecnico responsabile e dal direttore della scuola di sci;
  • e)  regolamento di esercizio firmato dal tecnico responsabile e dal direttore della scuola di sci;
  • f)  copia della polizza di assicurazioni contro i danni e gli infortuni agli utenti, alle cose e a terzi prevista dall' articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3;
  • g)  copia dell' autorizzazione all'esercizio di scuola di sci prevista all'articolo 16 della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3.

(2) Il regolamento di esercizio costituisce parte integrante dell'autorizzazione all'esercizio.

(3) Copia della documentazione di cui al comma 1, nonché l'autorizzazione all'esercizio devono essere inviate all'Ufficio provinciale trasporti funiviari dal direttore della scuola di sci, prima della messa in servizio dell'impianto.

Art. 18 (Collaudo)

(1) Il collaudo dell'impianto nonché le relative prove e verifiche sono effettuati da un ingegnere iscritto nell'albo dei tecnici responsabili tenuto dall'Ufficio provinciale trasporti funiviari, che non sia direttamente coinvolto nella progettazione e costruzione dell'impianto. Egli accerta se sussistono le condizioni di sicurezza previste dal presente regolamento e procede:

  • a)  a prendere visione del progetto e degli eventuali elaborati aggiuntivi verificando il rispetto delle norme di sicurezza;
  • b)  a visitare l' impianto, onde verificarne la rispondenza al progetto ed alle norme di sicurezza;
  • c)  ad effettuare le prove di funzionamento intese ad accertare l' efficienza dell'impianto nel suo complesso ai fini del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

(2) Al termine delle operazioni l'ingegnere collaudatore redige il certificato di conformità, comprendente il verbale di collaudo, la relazione sulle verifiche e prove funzionali effettuate e il certificato di collaudo, e contenente le eventuali prescrizioni particolari di esercizio.

Capo IV
Prescrizioni particolari relativamente all'uso e alla sicurezza

Art. 19 (Regolamento di esercizio)

(1) Ogni impianto è dotato di un regolamento di esercizio contenente tutte le speciali condizioni, prescrizioni e cautele ai fini della sicurezza dell'esercizio. Tale regolamento comprende inoltre le prescrizioni particolari di esercizio che l'ingegnere collaudatore, in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dell'impianto, ha inserito nel certificato di collaudo.

(2) Il regolamento di esercizio contiene inoltre prescrizioni:

  • a)  sulle mansioni e sugli obblighi del personale di cui all' articolo 20;
  • b)  sulle modalità di esercizio;
  • c)  sui lavori di manutenzione e sulle prove e verifiche da effettuarsi periodicamente sull' impianto.

(3) Il regolamento di esercizio è elaborato dal tecnico responsabile in base ad un apposito modello predisposto dall'Ufficio provinciale trasporti funiviari. Esso deve essere portato a conoscenza del capo servizio e del personale in servizio sull'impianto.

Art. 20 (Personale)

(1) Per ogni impianto deve essere nominato:

  • a)  un tecnico responsabile iscritto nell' apposito albo tenuto dall'Ufficio provinciale trasporti funiviari, che esercita la sorveglianza tecnica dell'impianto;
  • b)  un capo servizio responsabile dell' esercizio e della manutenzione dell'impianto;
  • c)  il personale addetto alla sorveglianza dell' impianto in esercizio.

(2) Il capo servizio deve essere in possesso del certificato di abilitazione per sciovie di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43, e successive modifiche.

(3) Il personale viene dichiarato idoneo a svolgere le relative mansioni dal tecnico responsabile e dal capo servizio.

Art. 21 (Modalità di esercizio)

(1) L'esercizio deve svolgersi secondo le modalità determinate nel regolamento di esercizio.

(2) Qualora durante il funzionamento dell'impianto vengano accertate anomalie che pregiudicano la sicurezza delle persone, deve essere sospeso l'esercizio.

(3) Non può essere apportata alcuna modifica, nemmeno temporanea, che possa compromettere la sicurezza di funzionamento degli organi meccanici e degli elementi strutturali dell'impianto.

(4) Durante il funzionamento dell'impianto questo deve essere costantemente sorvegliato da almeno una persona in servizio in una delle due stazioni, di modo che essa possa prontamente ed velocemente intervenire ad arrestare l'impianto in caso di necessità.

(5) Dopo la chiusura dell'esercizio stagionale devono essere effettuati tutti i lavori necessari alla buona conservazione dell'impianto. I suoi vari componenti devono essere comunque smontati ed immagazzinati in locale asciutto nel periodo fuori stagione.

Art. 22 (Manutenzione, verifiche e prove periodiche, nonché modifiche all'impianto)

(1) Per ogni impianto deve essere redatto un programma di manutenzione delle parti, sia meccaniche che elettriche, comprendente i lavori di manutenzione prescritti dal costruttore.

(2) L'impianto deve essere sottoposto, sotto la responsabilità del capo servizio, alle verifiche e prove giornaliere e settimanali stabilite nel regolamento di esercizio. Qualora venissero accertate anomalie tali da destare dubbi circa la sicurezza delle persone, l'impianto non può essere attivato.

(3) Se l'impianto viene montato dopo essere stato immagazzinato o spostato su altro tracciato, esso va sottoposto, a cura del tecnico responsabile, a verifiche e prove atte a constatare che sia nelle condizioni di poter effettuare un servizio in piena sicurezza. Copia della relazione sulle verifiche e prove effettuate è inviata al sindaco territorialmente competente prima di una eventuale riattivazione dell'impianto, indicando se esso può essere riaperto.

(4) Oltre alle verifiche e prove di cui ai commi precedenti, il tecnico responsabile deve far effettuare, anche sulla base delle indicazioni del costruttore, tutte quelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in relazione allo stato dell'impianto e che sono prescritte dal costruttore.

(5) Ogni cinque anni l'impianto deve essere sottoposto ad una revisione speciale, ove si provvede in particolare a effettuare controlli appropriati su tutti gli elementi interessanti la sicurezza, sulla base del programma predisposto dal costruttore.

(6) I risultati di tutte le verifiche e prove periodiche effettuate sono annotati nel libro giornale predisposto dal tecnico responsabile.

(7) Ove siano state eseguite opere di modifica non sostanziali sull'impianto devono essere effettuate verifiche e prove straordinarie dal tecnico responsabile. In caso di modifiche sostanziali che riguardano le norme tecniche di sicurezza di cui al capo II, deve essere effettuato un nuovo collaudo ai sensi dell'articolo 18.

Art. 23 (Durata in servizio delle funi)

(1) La fune traente, composta di fibre tessili, deve essere tolta d'opera quando:

  • a)  dall' esame a vista risultino degradi causati da surriscaldamento, eccessiva riduzione di diametro, rapido progredire delle rotture di fili, irregolarità evidente della cordatura o altri fattori e danneggiamenti tali da destare dubbi sull'efficienza della fune stessa;
  • b)  siano trascorsi dieci anni dalla posa in opera della fune traente, della fune tenditrice o di regolazione e delle funi di ancoraggio.

Art. 24 (Sorveglianza tecnica degli impianti)

(1) La sorveglianza tecnica degli impianti è effettuata dal tecnico responsabile, che dispone ispezioni e verifiche durante il funzionamento dell'impianto, comunicando al sindaco territorialmente competente eventuali anomalie che possano pregiudicare la sicurezza delle persone.

(2) In presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza delle persone, il sindaco sospende l'esercizio dell'impianto. In tal caso, per poter riaprire l'impianto, deve essere rinnovata la relativa autorizzazione all'esercizio.

(3) L'Ufficio provinciale trasporti funiviari può effettuare controlli diretti ad accertare eventuali infrazioni dell'articolo 16/bis della legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionA Tempo libero
ActionActionB Sport
ActionActiona) Legge provinciale 9 agosto 1977, n. 32
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 agosto 1982, n. 16
ActionActionc) Legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29 —
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5 —
ActionActione) Legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 —
ActionActionf) Legge provinciale 19 luglio 1994, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 febbraio 2001, n. 4
ActionActionArt. 1
ActionActionProgettazione, costruzione ed esercizio di piccoli impianti di risalita mobili a fune bassa
ActionActioni) Legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionActionl) Legge provinciale 13 marzo 2013, n. 2
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 3 gennaio 2014, n. 1
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico