Pubblicato nel B.U. 6 febbraio 2001, n. 6.
(1) La tariffa comprende i costi diretti e indiretti, i quali comprendono le seguenti voci:
(2) I costi della pulizia strade, se non documentati come singola voce di bilancio, devono essere documentati attraverso una elencazione dettagliata. In assenza di questa documentazione va computato come costo della pulizia strade il 10 per cento dei costi complessivi del servizio viabilità, circolazione strade e servizi connessi, ad esclusione del servizio sgombero neve, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 gennaio 2000, n. 1/L.
(3) Il gettito della tariffa rifiuti non può superare l'ammontare complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia strade. Eventuali eccedenze devono essere pareggiate entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa. 2)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 20 agosto 2002, n. 30.