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In vigore al: 08/03/2016

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 3 (Inseguimento della selvaggina)

(1) La ricerca di ungulati nonché del maschio del fagiano di monte colpiti è permessa oltre i confini del comprensorio2) solo previo consenso del rettore della riserva di caccia ovvero del gestore dell'oasi di protezione demaniale o bandita interessati; in tal caso il capo ferito recuperato, la spoglia ed il trofeo appartengono al cacciatore e l'abbattimento viene attribuito alla riserva di provenienza.

(2) La ricerca oltre i confini del comprensorio2) di fauna selvatica2) non sottoposta alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della legge nonché della pernice bianca e della coturnice deve essere comunicata entro 48 ore al rettore della riserva di caccia competente.

(3) Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle oasi di protezione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge e alle bandite, ove è sempre necessario il consenso del relativo gestore.

2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.