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In vigore al: 08/03/2016

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 11 (Prescrizioni integrative)

(1) I titolari di un permesso di caccia devono comunque rispettare le prescrizioni integrative approvate per le singole riserve di caccia dalla relativa assemblea generale dei titolari di permessi annuali sulla base di una specifica norma contenuta nelle direttive emanate dall'associazione ai sensi dell'articolo 24 della legge.