Pubblicato nel B.U. 20 aprile 1999, N. 19.
(1) La domanda di autorizzazione ai fini della VIA è presentata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro (Agenzia) ed è corredata dalla seguente documentazione:
(2) Lo SIA e la documentazione progettuale, provvisti di indice analitico, sono redatti e firmati da tecnici od esperti.
(3) Lo SIA e la documentazione progettuale sono presentati in cinque copie unitamente ad un'ulteriore copia per ogni comune interessato dall'attività.
(4) Se la documentazione depositata non è completa o non risponde ai requisiti di cui ai commi precedenti, il gruppo di lavoro VIA concede a pena di decadenza un congruo termine per la regolarizzazione della documentazione. Se la documentazione non è regolarizzata entro il termine stabilito il procedimento è archiviato. Su istanza motivata dell'interessato il gruppo di lavoro VIA può concedere una proroga del termine.
(5) Se il committente vuole tutelare il segreto industriale o commerciale indica in una relazione le parti del progetto che intende sottoporre a tutela chiedendo che la relazione medesima non venga divulgata ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.