(1) Le attività organizzate ed i trattamenti idrici, fisici e affini, a scopo non terapeutico, possono essere liberamente eseguiti salvo l'obbligo di preventiva autorizzazione del Sindaco a norma dell'articolo 15 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1. Quest'ultima non è richiesta qualora le attività e i trattamenti siano svolti all'interno di strutture ricettive e siano riservati esclusivamente alla clientela alloggiata.
(2) Dalle attività e dai trattamenti di cui al comma 1 sono esclusi tutti quelli riservati all'estetista, al cosmetista, al trainer del benessere ed al titolare di attività di solarium, che sono già regolamentati da apposite normative.2)