Pubblicato nel B.U. 1° luglio 1997, n. 29.
(1) La domanda di contributo va presentata all'Ufficio provinciale trasporti funiviari, a pena di decadenza, nel periodo tra il 1° gennaio e l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno.
(2) La domanda di contributo per la costruzione di nuovi impianti deve essere corredata dalla seguente documentazione:
(3) La domanda di contributo per l'acquisto di apparecchiature di emissione e controllo dei titoli di viaggio deve essere corredata dalla seguente documentazione:
(4) La domanda di contributo per opere diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione: