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In vigore al: 08/03/2016

l') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 21)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, concernente provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi

1)

Pubblicato nel B.U. 4 marzo 1997, n. 11.

Art. 1 (Criteri per la determinazione della sussistenza di un'azienda agricola di montagna)

(1) Ai fini dell'applicazione della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, che disciplina i provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi, si considera quale azienda agricola di montagna quella che si trova in condizioni particolarmente gravose.

(2) Un'azienda agricola di montagna si trova in condizioni particolarmente gravose ai fini del presente regolamento, qualora per l'altitudine e le condizioni climatiche, l'accesso esistente al maso e l'inclinazione del terreno, le vengono riconosciuti almeno 30 punti sulla base dei criteri di cui agli allegati A), B) e C) del presente regolamento.

(3) Per la determinazione del punteggio di svantaggio da attribuire alle singole aziende agricole l'ufficio proprietà coltivatrice si avvale dei dati risultanti dal catasto dei masi tenuto presso le Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste.

Art. 2 (Abrogazione di norme)

(1) Il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, apportate con legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A) 2)
Altitudine e condizioni climatiche

m       punti

fino a 499      0

da 500 fino a 532    1

da 533 fino a 565    2

da 566 fino a 599   3

da 600 fino a 632    4

da 633 fino a 665    5

da 666 fino a 699    6

da 700 fino a 732    7

da 733 fino a 765    8

da 766 fino a 799    9

da 800 fino a 832    10

da 833 fino a 865    11

da 866 fino a 899    12

da 900 fino a 932    13

da 933 fino a 965    14

da 966 fino a 999    15

da 1000 fino a 1032   16

da 1033 fino a 1065   17

da 1066 fino a 1099   18

da 1100 fino a 1132   19

da 1133 fino a 1165   20

da 1166 fino a 1199   21

da 1200 fino a 1232   22

da 1233 fino a 1265   23

da 1266 fino a 1299   24

da 1300 fino a 1332   25

da 1333 fino a 1365   26

da 1366 fino a 1399   27

da 1400 fino a 1432   28

da 1433 fino a 1465   29

da 1466 fino a 1499   30

da 1500 fino a 1532   31

da 1533 fino a 1565   32

da 1566 fino a 1599   33

da 1600 fino a 1632   34

da 1633 fino a 1665   35

da 1666 fino a 1699   36

da 1700 fino a 1732   37

da 1733 fino a 1765   38

da 1766 fino a 1799   39

da 1800 fino a 1832   40

da 1833 fino a 1865   41

da 1866 fino a 1899   42

da 1900 fino a 1932   43

da 1933 fino a 1965   44

da 1966 fino a 1999   45

a 2000 e più      45

2)

L'allegato A) è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 7 settembre 2004, n. 30.

Allegato B)

accesso al maso            punti

con camion (3 assi)           0

con autovettura             10

con funivia o con trattore           20

non accessibile con mezzi di trasporto
(distanza da una via di accesso 200 e più m
o 20 m di altitudine)           30

non accessibile con mezzi di trasporto
(distanza da una via di accesso 2000 e
più m o 200 m di altitudine)         33

punti supplementari (per ogni tipo di accesso)     punti: 

per:
l'impraticabilità dell'accesso nel periodo invernale
o solo in parte per pericolo di slavine o cumuli di
neve (portata dal vento)           3

la pendenza dell'accesso: più del 15% per strade
praticabili con autovetture, più del 20% per strade
praticabili con trattori           3

il trasporto merci: se le merci devono essere
trasportate durante tutto l'arco dell'anno in quanto
l'annesso rustico non è raggiungibile direttamente
rispettivamente la funivia non porta direttamente
all'annesso rustico           5

Allegato C)

inclinazione della SAU     %     punti

da         0 -14     0

da         15 -24     15

da         25 -39     30

da         40 -59     45

da         60     60

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