Pubblicato nel B.U. 9 agosto 1994, n. 36.
(1) Al fine di consentire all'amministrazione di appartenenza di informare gli utenti, di organizzare i servizi indispensabili ed allo scopo ulteriore di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, lo sciopero deve essere preannunciato all'amministrazione almeno 15 giorni prima. Nel preavviso devono essere indicate la durata dello sciopero e le singole categorie di personale interessate.
(2) In caso di sciopero generale nazionale, che interessa tutto il mondo del lavoro, non è richiesto il preavviso di cui al comma 1. Se lo sciopero nazionale è limitato al pubblico impiego, le organizzazioni sindacali del personale provinciale possono aderire allo sciopero mediante apposito preavviso, da recapitare all'amministrazione entro il secondo giorno successivo al preavviso dello sciopero nazionale e comunque almeno 13 giorni prima dello sciopero.
(3) L'amministrazione è tenuta a comunicare agli utenti a mezzo della stampa almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero quali servizi ne siano coinvolti e quali servizi alternativi vengano predisposti.