Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
(1) Sono ammissibili a contributo, ai sensi della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69, le attività finalizzate alla prevenzione, alla cura o alla riabilitazione delle forme di tossicodipendenza o di alcolismo, che consistano:
(2) Le attività di cui alle lettere a), c), d) del comma 1 devono svolgersi nel territorio provinciale, durante l'anno cui si riferisce la domanda, a beneficio della popolazione in generale, delle persone soggette a forme di tossicodipendenza o di alcolismo in particolare, nonché degli operatori sociosanitari del settore.