(1) Con effetto dall'1 giugno 1991 è attribuita al personale delle unità sanitarie locali ed al personale di cui all'articolo 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, l'indennità di bilinguismo in applicazione della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, modificata con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7.
(2) In osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo unico della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, riguardante le particolari esigenze delle qualifiche funzionali e retributive più basse nonché la più generale esigenza di omogeneizzazione del trattamento economico nel comparto pubblico di respiro provinciale, le percentuali dello stipendio per la determinazione della misura dell'indennità di bilinguismo vengono fissate come segue:
- nono livello retributivo 20%
- decimo livello retributivo 15%
- undicesimo livello retributivo 10%
(3) L'indennità di cui al punto 1 è calcolata sullo stipendio base e sulle retribuzioni di anzianità di servizio, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la riduzione, la sospensione o il ritardo, ha effetto sulla tredicesima mensilità. L'indennità non è valutata per il calcolo delle quote individuali risultanti dall'applicazione della legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, e degli istituti dell'incentivazione della produttività e della produttività "per obiettivi".
(4) È ritirato il decreto del Presidente della giunta provinciale 18 novembre 1991, n. 27.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.