Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) L'istituto pedagogico è obbligato a tenere e ad aggiornare dei propri beni.
(2) Non è consentito il pagamento di fatture relative alla fornitura di beni durevoli se gli stessi beni non sono stati assunti in carico nell'inventario.