Pubblicato nel B.U. 17 gennaio 1989, n. 3.
(1) Ai fini del coordinamento di cui all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 17, l'ufficio mercato del lavoro istruisce le domande presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo predetto sentendo gli uffici preordinati alla concessione di incentivazioni economiche per i settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi di volta in volta interessati, in ordine alla sussistenza dei necessari presupposti presso le aziende istanti, all'agevolabilità dell'iniziativa secondo gli usuali criteri di valutazione economica, e all'entità, natura, durata e garanzia delle agevolazioni eventualmente già concesse o in corso di perfezionamento. In caso di accoglimento della domanda, invita gli uffici di volta in volta interessati a procedere, secondo gli usuali criteri, al collaudo degli impianti e macchinari delle aziende mutuatarie.