Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1979, n. 25.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22, nel testo tedesco di ogni articolo di questo decreto la dizione "Labortechniker" è sostituita con la dizione "medizinisch-technische Assistenten".
(1) Sono ammessi alle scuole di formazione per terapisti della riabilitazione i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ed i cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio provinciale, in possesso dei seguenti requisiti:
(2) I cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano hanno diritto di precedenza.6)
Gli articoli 15 e 20 sono stati sostituiti dall'art. 3 del D.P.G.P. 1 ottobre 1991, n. 22.