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In vigore al: 08/03/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 401)
Regolamento di esecuzione del 4° comma dell'articolo 11 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 ottobre 1977, n. 49.

Art. 2

(1) I bambini sono ammessi alla frequenza delle sezioni di scuola materna provinciale con orario prolungato quando:

  1. entrambi i genitori o coloro che ne fanno le veci svolgono un'attività lavorativa, che si prolunga oltre il normale orario della scuola materna.
    In questa circostanza deve essere documentato che non vi siano persone appartenenti al nucleo familiare che possono accudire al bambino, nonché deve essere preso in considerazione l'orario di lavoro dei genitori o di coloro che ne fanno le veci.
    Non sono ammessi alla frequenza delle sezioni di scuola materna provinciale con orario prolungato i bambini i cui genitori, o coloro che ne fanno le veci, percepiscano dalle loro attività lavorative un reddito complessivo superiore a quello che annualmente viene fissato con deliberazione della Giunta provinciale;
  2. sia comprovata la necessità, per motivi familiari o socio-educativi, di una permanenza del bambino nella scuola materna oltre il normale orario scolastico.