(1) Le istituzioni di cui all'articolo precedente sono erette con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima. La stessa procedura è seguita per la loro soppressione. Nel decreto istitutivo vengono fissate anche le qualifiche ed il numero del personale addetto nell'ambito delle disponibilità organiche previste e consentite dalle norme provinciali in vigore in materia di personale da adibirsi alla formazione professionale.