(1) Il personale di assistenza immediata comprende gli addetti alla cura e all'assistenza diretta degli ospiti, con esclusione, pertanto, del custode, del cappellano, degli addetti in modo esclusivo alla cucina, alla lavanderia e agli altri servizi in generale.
(2) Il personale di assistenza immediata aiuta l'ospite in tutto quanto gli occorre nelle esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità fisiche e psicologiche e osservando, in ogni caso, i principi dell'attivazione; esplica il servizio di pulizia delle camere e dei piani e il servizio di refettorio; coadiuva, nei limiti di tempo disponibili, l'azione del personale di cui al 3\ comma dall'articolo 12 della legge.
(3) È applicabile, per il personale di assistenza immediata, la facoltà di stipulare convenzioni speciali con ordini religiosi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 41, ultimo comma, del D.P.R. 27 marzo 1969, n., 128.