(1) Il presente contratto collettivo si applica al personale ispettivo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 4342).
(2) Al personale di cui al comma 1, che entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente contratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero per il personale con contratto a tempo determinato all'atto della sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, accetti di svolgere tutte le prestazioni previste nello stesso contratto collettivo provinciale, è attribuita l'indennità provinciale di cui al successivo articolo 5. Nei confronti di detto personale trovano altresì applicazione gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente contratto collettivo provinciale.
(3) Al personale di cui al comma 1, che non accetti di svolgere le prestazioni aggiuntive previste dal presente contratto collettivo rispetto a quelle contemplate dal vigente contratto collettivo nazionale, si applicano comunque le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, commi 7 e 9, articolo 6, comma 2, escluso l'articolo 12 dell'allegato n. 4, articoli 7 e 8. Fatto salvo quanto specificato, a detto personale continuano ad applicarsi le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale. Quanto sopra per garantire, a parità di prestazioni, la parità di trattamento a tutto il personale ispettivo.