(1) I bilanci di salute di cui all'articolo 32, lettera h) sono previsti in numero di 10 per la fascia di età 0-14 anni individuate dalla Giunta provinciale che sono:
1. 4 - 6 settimana 2. 3 mese 3. 5 - 7 mesi 4. 8 - 10 mesi 5. 12 - 14 mesi 6. 15 - 24 mesi 7. 3 - 4 anni 8. 5 - 6 anni 9. 9 - 10 anni 10. 12 - 14 anni
(2) Il pediatra è tenuto alla compilazione dell'apposita scheda in triplice copia per ogni bilancio di salute effettuato. Una copia sarà consegnata ai genitori da conservare nel libretto sanitario personale dell'assistito e una terza copia sarà trattenuta dal pediatra. Le relative schede sono messe a disposizione dalle Aziende. Al pediatra spetta per ogni bilancio di salute effettuato il compenso di lire 28.000.
(3) Ai fini della liquidazione dei compensi il pediatra deve annotare su apposito registro i dati del paziente al quale ha effettuato la visita, far apporre sullo stesso la firma del genitore e consegnarne una copia all'Azienda. I compensi relativi sono corrisposti entro il 2 mese successivo a quello dell'invio della distinta dei bilanci di salute effettuati.
(4) La normativa di cui sopra entra in vigore dal 1° del mese successivo dalla data di pubblicazione del presente accordo.
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 30 dicembre 1997, N. 60.