pubblicata nel B.U. 30 settembre 1997, N. 46
(1) Il patrimonio del museo è costituito:
(2) I beni mobili ed immobili del museo sono elencati sotto la responsabilità del direttore, in registri contenenti tutte le indicazioni necessarie ad una corretta inventarizzazione dei beni e più precisamente:
(3) Il registro di inventario viene sempre aggiornato relativamente ai carichi ed agli scarichi, nonché alle variazioni della qualità del valore dei beni mobili.
(4) I beni mobili possono essere alienati previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.
(5) L'amministrazione dei beni mobili è conforme alle disposizioni vigenti per la Provincia.