Pubblicata nel Suppl. Ord., N. 1 al B.U. 11 settembre 1990, N. 42.
Riportata al n. XVI - B/d.
Note:
Commercio ambulante:
Nota:
È consentita la vendita in forma ambulante di soli insaccati stagionati equini e carni stagionate insaccate equine e uova.
Commercio ingrosso:
Il commercio all'ingrosso delle carni è regolamentato dalla legge 25 marzo 1959, n. 125.