(1) Se, successivamente alle elezioni, un consigliere/una consigliera viene a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifica per esso/essa una delle cause di incompatibilità, è tenuto/tenuta a comunicare alla segreteria del Consiglio, entro quindici giorni dal verificarsi della causa, le variazioni inerenti la dichiarazione prevista dall’articolo 30/ter, comma 2. In tale caso si procede a norma del presente capo.