(1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
(2) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
(3) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.3)
(4) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.