(1) Nel contratto di lavoro individuale può essere concordata una particolare articolazione dell’orario di lavoro o una durata media settimanale effettuata su periodi plurisettimanali fino ad un limite di 12 mesi, salvo il rispetto della normativa per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la possibilità di recupero psico-fisico mediante adeguati periodi di riposo nel rispetto delle disposizioni ai fini della sicurezza e della salute del personale di cui al presente contratto.