Pubblicato nel B.U. 24 luglio 2007, n. 30.
(1) 3)
(2) L'ente d'appartenenza può concedere al dirigente un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario non inferiore al 75 % dell'orario a tempo pieno, se sono fatte valere giustificati motivi personali. Tale rapporto a tempo parziale non può avere una durata superiore ad un anno nell'arco di un quinquennio del rapporto di lavoro. Rimangono in vigore regolamentazioni diverse e differenti già operanti a livello di comparto.
Reca modifiche all'art. 6, commi 1 e 3, del contratto collettivo 17 settembre 2003.