(1) Nella determinazione dell'indennità di collaudo per il personale inquadrato nel profilo professionale di tecnico addetto/tecnica addetta alla revisione ed al collaudo di veicoli viene presa in considerazione anche la inferiore qualifica funzionale di inquadramento rispetto al personale con identici compiti. I criteri per la relativa determinazione vengono stabiliti previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto.