(1) Nei bandi di concorso può anche essere consentita, in via subordinata alla mancanza di candidati in possesso dei titoli richiesti, l'ammissione al concorso di candidati non in possesso dei titoli di studio o professionali richiesti per l'accesso al corrispondente profilo professionale; per tali candidati è prevista una valutazione e una graduatoria differenziata. Costoro sono sottoposti ad una formazione teorico-pratica, con giudizio finale di idoneità da parte della commissione esaminatrice, di durata non inferiore a quella minima prevista dai requisiti d'accesso al profilo medesimo.
(2) Nel bando di concorso si determina il trattamento economico spettante durante il periodo di formazione di cui al comma 1, e fino all'assunzione a seguito del conseguimento dell'idoneità. Nella determinazione del trattamento economico si tiene conto dei costi per la formazione a carico dell'Amministrazione e del carico orario e di lavoro del dipendente. Il trattamento economico non può essere inferiore al 50 per cento della retribuzione iniziale spettante agli appartenenti al profilo professionale messo a concorso. Nei profili professionali che, invece, prevedono l'abbreviazione di carriera (art. 10), tale abbreviazione viene meno qualora l'Amministrazione si assuma l'onere della formazione, fatta eccezione per il profilo professionale di insegnante. Ai fini della progressione economica il periodo che precede l'assunzione dei candidati idonei, comprensivo della formazione, viene computato d'ufficio e a tutti gli effetti.
(3) I candidati interni continuano a percepire durante il periodo di formazione il trattamento retributivo in godimento, escluse le indennità collegate con l'espletamento di funzioni non più esercitate.