Pubblicato nel B. U. 1 dicembre 2009, n. 49.
(1) Al comma 1 dell’articolo 6 dell’allegato 4 al contratto di comparto 4 luglio 2002, è aggiunta, in fine, la frase: „Il personale addetto ai servizi operativi del servizio antincendio dell’aeroporto, pur scioperando, deve garantire il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 8 e dalle 21 alle 23. “