1. Per le spese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) viene concesso un contributo fino al 70% della spesa ammessa.
2. Per le spese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) viene concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa.
3. Se i mezzi finanziari messi a disposizione annualmente sul capitolo di bilancio non sono sufficienti a soddisfare le domande di tutti gli aventi diritto, i contributi sono ridotti in uguale percentuale.