(1) Salvo quanto previsto dall’articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d’importo fino a 207.000 euro, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica.
(2) Negli appalti relativi a lavori d’importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, non è obbligatorio redigere un progetto. In tal caso, la richiesta di offerta o l’offerta stessa devono consistere in un elaborato con un livello di dettaglio, se necessario anche grafico, che consenta di identificare in maniera adeguata la prestazione e il corrispettivo.