(1) In caso di lavori, servizi e forniture l’amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell’opera o del progetto e indica l’importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all’affidamento delle prestazioni di progettazione.
(2) La progettazione in materia di lavori pubblici e forniture si articola secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici, in modo da assicurare la qualità dell’opera o della fornitura e la rispondenza alle relative finalità.
(3) Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell’opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell’importo di spesa presunta, sono approvate dall’assessore/assessora competente. In caso di appalti, i cui costi previsti superano i cinque milioni di euro, le variazioni sono approvate dalla Giunta provinciale.
(4) La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono anche essere affidate a professionisti esterni.
(5) Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:
- rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
- rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia;
- correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.