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In vigore al: 08/03/2016

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 58 (Aggiudicazione degli appalti sotto soglia)

(1) Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:

  1. alla conclusione del contratto direttamente con l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro;
  2. alla conclusione del contratto, previo confronto concorrenziale con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, scelti discrezionalmente, che offrono sufficienti garanzie per prestazioni di qualità e in grado di soddisfare le esigenze connesse all’oggetto dell’appalto, qualora il valore del contratto sia inferiore a 207.000 euro;
  3. alla conclusione del contratto, previo svolgimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione o avviso di preinformazione, per contratti di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e invitano almeno cinque operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

(2) A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall’Agenzia.

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