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In vigore al: 08/03/2016

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 161)
Disposizioni sugli appalti pubblici

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

Art. 6 (Organizzazione per l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)            delibera sentenza

(1) Il/La responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è individuato/individuata tra i dipendenti in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/La responsabile del procedimento, qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3.

(2) Il/La responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico e per tutte le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. Nel caso in cui la stazione appaltante affidi all’Agenzia o ad altra centrale appaltante l’incarico di indire la procedura di gara, l’amministrazione appaltante provvede alla nomina del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, mentre l’Agenzia ovvero la centrale di committenza nomina il/la responsabile della procedura di gara.

(3) Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della responsabile unico/unica del procedimento, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all’attività del/della responsabile unico/unica del procedimento possono essere affidati, con le procedure prescritte per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

(4) Il/La responsabile unico/unica del procedimento può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

(5) L’organizzazione deve essere garantita dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con eventuale supporto tecnico, dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice dei lavori e dal tecnico/dalla tecnica per la sicurezza.

(6) Fermi restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative e i compiti attribuiti al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento, il direttore/la direttrice della struttura committente svolge i seguenti compiti:

  1. affidamenti in economia;
  2. vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
  3. propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
  4. propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati;
  5. accerta e certifica la sussistenza delle condizioni responsabili della carenza di personale tecnico in organico, le difficoltà a rispettare i tempi di programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, i lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ovvero la necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
  6. motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione sull’opportunità di ricorrere al concorso di progettazione o al concorso di idee, se la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;
  7. g) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne;
  8. promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi della lettera g) giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;
  9. trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito/sentita il direttore/la direttrice dei lavori, la proposta del coordinatore/della coordinatrice per l’esecuzione dei lavori riguardante la sospensione o l’allontanamento del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere ovvero la risoluzione del contratto.

(7) Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall’ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l’individuazione dell’operatore economico, la definizione della procedura e l’autorità di gara. L’organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza, da un coordinatore unico/una coordinatrice unica che assume i compiti attribuiti al responsabile unico del procedimento, e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

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