(1) Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, debitamente autorizzata dal/dalla responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.
(2) I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d’opera senza una nuova procedura d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti:
- se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere applicate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
- per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi; tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;
- ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;
- l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;
- se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
- all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della direttiva 2014/24/UE, o
- nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.
(3) Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso con le modalità di cui all’Art. 5, comma 6.
(4) Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
- le soglie fissate all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e
- il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.
(5) Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
(6) Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 4 e al comma 2, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
(7) Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 2, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 2, 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
- la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;
- un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 2, lettera d).
(8) È richiesta una nuova procedura d’appalto in conformità della direttiva 2014/24/UE per le modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4.