(1) Il personale incaricato della Ripartizione provinciale Mobilità vigila sull’osservanza della presente legge.
(2) All’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’Art. 49 provvedono i comuni.
(3) All’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 50, alla relativa contestazione immediata nonché alla riscossione immediata degli importi provvede il personale dipendente formalmente incaricato dalle imprese di trasporto. Le imprese di trasporto applicano le relative sanzioni amministrative agli utenti.
(4) Per l’accertamento delle infrazioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.