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In vigore al: 08/03/2016

g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)
Mobilità pubblica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 40 (Servizi di trasporto scolastico)     

(1) I servizi di trasporto scolastico al di fuori dei servizi di linea sono istituiti per il trasporto di alunni e alunne in possesso dei requisiti previsti.

(2) I servizi di trasporto scolastico possono essere effettuati con autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.

(3) I servizi di trasporto scolastico possono essere utilizzati, quando vi siano posti eccedenti, anche da utenti che non appartengono alle categorie per le quali il servizio è stato istituito. È data priorità, nel seguente ordine, ai bambini e alle bambine della scuola materna, agli alunni e alunne non aventi diritto e alle persone anziane residenti nelle località servite, purché in possesso di uno specifico titolo di viaggio di categoria.

(4) Il transito degli autoveicoli per i servizi di trasporto scolastico è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali, purché dichiarate agibili e previo consenso del proprietario o di chi lo rappresenta. I relativi presupposti e procedure sono disciplinati con regolamento di esecuzione.

(5) I servizi di trasporto scolastico sono affidati con procedura di gara a imprese in possesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pubblico di persone.

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