(1) I servizi di trasporto scolastico al di fuori dei servizi di linea sono istituiti per il trasporto di alunni e alunne in possesso dei requisiti previsti.
(2) I servizi di trasporto scolastico possono essere effettuati con autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.
(3) I servizi di trasporto scolastico possono essere utilizzati, quando vi siano posti eccedenti, anche da utenti che non appartengono alle categorie per le quali il servizio è stato istituito. È data priorità, nel seguente ordine, ai bambini e alle bambine della scuola materna, agli alunni e alunne non aventi diritto e alle persone anziane residenti nelle località servite, purché in possesso di uno specifico titolo di viaggio di categoria.
(4) Il transito degli autoveicoli per i servizi di trasporto scolastico è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali, purché dichiarate agibili e previo consenso del proprietario o di chi lo rappresenta. I relativi presupposti e procedure sono disciplinati con regolamento di esecuzione.
(5) I servizi di trasporto scolastico sono affidati con procedura di gara a imprese in possesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pubblico di persone.