In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)
Mobilità pubblica

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 34 (Autostazioni, centri intermodali  ed altre infrastrutture)

(1) Per l’integrazione e l’interscambio tra i diversi mezzi di trasporto sono individuate le aree ed infrastrutture funzionali ai servizi per i passeggeri e alla sosta e circolazione dei mezzi pubblici e privati adibiti al trasporto di persone.

(2) La Provincia di Bolzano può individuare tali aree all’interno delle zone per attrezzature collettive sovracomunali previste nel piano urbanistico comunale. In difetto di tali zone ovvero in caso di inidoneità delle stesse, la Provincia può richiedere al competente Comune, in regime di convenzione, l’utilizzo di zone per attrezzature collettive comunali già esistenti o da prevedersi con apposita variante al piano urbanistico comunale. In caso di mancato accordo con il competente Comune, la Provincia di Bolzano può procedere di propria iniziativa all’eventuale modifica del piano urbanistico comunale, ai sensi del vigente ordinamento urbanistico provinciale.

(3) La Provincia di Bolzano può richiedere ai soggetti interessati, pubblici o privati, l’utilizzo in regime di convenzione di un’infrastruttura idonea per lo svolgimento dei servizi funzionali al trasporto pubblico. In caso di mancato accordo tra le parti, la Provincia di Bolzano può ricorrere al procedimento espropriativo di cui alla legge provinciale sugli espropri.

(4) Rimesse per il ricovero e la manutenzione dei veicoli e del materiale rotabile o altre infrastrutture, diverse da quelle previste al comma 1 e comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico d’interesse provinciale, possono essere realizzate nelle zone produttive previste nel piano urbanistico comunale.

(5) La gestione di autostazioni e di altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto pubblico d’interesse provinciale può essere affidata a imprese che erogano servizi destinati al trasporto pubblico, ai Comuni, alle loro aziende speciali e società e alle società della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionA Disciplina delle linee di trasporto funiviario
ActionActionB Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
ActionActionC Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
ActionActiond) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
ActionActionD Disposizioni varie
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico