(1) L’infrastruttura ferroviaria di competenza della Provincia di Bolzano è costituita dall’insieme di infrastrutture, immobili, impianti e tecnologie funzionali allo svolgimento del servizio ferroviario.
(2) La Provincia di Bolzano assicura il funzionamento integrato, efficace e coordinato delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio provinciale e può, a tal fine, stipulare accordi con lo Stato, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale o altri gestori e con le amministrazioni pubbliche di Regioni e aree confinanti.
(3) La gestione delle infrastrutture ferroviarie di compentenza della Provincia di Bolzano è affidata alla STA per la durata massima di 30 anni.
(4) Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria:
- è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria e del rinnovo dell’infrastruttura stessa;
- assegna la capacità dell’infrastruttura ferroviaria alle imprese ferroviarie richiedenti;
- è tenuto a formare il personale adibito a mansioni di sicurezza e al rilascio delle relative abilitazioni;
- è tenuto a formare il personale delle imprese ferroviarie.
(5) L’ufficio provinciale competente rilascia l’autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile omologato, previo nullaosta da parte del gestore dell’infrastruttura.
(6) La gestione dell’infrastruttura ferroviaria è separata dall’esercizio di servizi di trasporto da parte delle imprese ferroviarie.