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In vigore al: 08/03/2016

g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 151)
Mobilità pubblica

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.

Art. 24 (Utilizzo veicoli)

(1) L’immatricolazione degli autobus per il servizio di linea è autorizzata dopo la verifica dell’idoneità tecnica e di sicurezza da parte dell’Ufficio provinciale Motorizzazione.

(2) L’alienazione degli autobus destinati al servizio di trasporto pubblico di linea è soggetta ad autorizzazione.

(3) Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati nel servizio di linea in casi particolari, dovuti alla carenza di risorse, previa autorizzazione e al massimo per la durata della validità dell’orario o del turno di servizio in vigore.

(4) Purché non sia pregiudicato il regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea, gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati per servizi fuori linea, previa autorizzazione, se completamente acquistati tramite autofinanziamento oppure, nel caso di acquisto con finanziamenti pubblici, se sono trascorsi almeno 12 anni dalla prima immatricolazione.

(5) Per ottimizzare l’offerta dei servizi di linea può essere autorizzato l’utilizzo di veicoli fino a nove posti.

(6) Nelle zone a domanda debole possono essere utilizzati, per i servizi di linea integrativi, veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone.

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