(1) Può essere imposto a carico dell’affidatario del servizio l’obbligo di assicurare i necessari servizi di trasporto:
(2) L’affidatario ha diritto alla copertura delle spese in relazione ai maggiori oneri derivanti.
(3) In caso d’interruzione del servizio o di pericolo imminente d’interruzione può essere:
(4) Nei casi di cui al comma 3 i contratti hanno una durata non superiore a due anni.
(5) In caso di mancata attuazione delle direttive e dei programmi d’intervento diretti a regolamentare il traffico, finalizzati a favorire la circolazione e l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, può essere disposta la modifica o la sospensione del servizio nell’ambito dell’area interessata.