(1) L’affidatario può subaffidare, previa autorizzazione, i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari ad altra impresa, per una quota non superiore al 20 per cento. L’impresa subaffidataria ha l'obbligo di garantire il servizio alle stesse condizioni fissate dal contratto di servizio sottoscritto dall'affidatario.
(2) L’impresa subaffidataria deve essere in possesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pubblico di persone ed è tenuta a rispettare le norme vigenti in materia, garantendo alle e ai conducenti in ogni caso almeno la stessa retribuzione riconosciuta al personale conducente dell’affidatario.
(3) L’affidatario e l’impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per quanto riguarda i servizi oggetto del contratto di subaffidamento.
(4) La decadenza o la revoca dell’affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.