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In vigore al: 08/03/2016
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Normativa provinciale
Trasporti
Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
CAPO III
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA
Art. 15 (Obblighi dell’affidatario)
g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
1)
Mobilità pubblica
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel supplemento n. 2 del B.U. 1° dicembre 2015, n. 48.
Art. 15 (Obblighi dell’affidatario)
(
1
)
L’affidatario dei servizi di bacino:
effettua il servizio come previsto dal contratto;
applica le tariffe di trasporto previste;
gestisce la rete di vendita nel bacino di affidamento;
garantisce la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio;
utilizza personale qualificato e materiale idoneo;
applica i vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi di settore;
osserva le disposizioni sul bilinguismo e trilinguismo di cui allo Statuto di autonomia e le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche;
rispetta le disposizioni sull’allestimento, il layout e l’utilizzo degli spazi pubblicitari dei mezzi destinati ai servizi pubblici di linea;
adotta sistemi tecnologici funzionali al sistema di trasporto integrato;
garantisce l’utilizzo corretto delle apparecchiature a bordo dei mezzi per l’identificazione puntuale delle corse, per la bigliettazione e l’informazione al pubblico;
adotta sistemi uniformi per il rilevamento dei dati relativi all’esercizio dei servizi e fornisce i relativi dati;
produce ed espone negli spazi predisposti gli orari dei servizi di trasporto;
comunica immediatamente le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio;
stipula assicurazioni contro incendio e furto dei beni aziendali e contro i danni arrecati da fatto proprio o dai dipendenti a persone, animali e cose trasportate;
consente, ai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, il libero accesso a veicoli, impianti e alla documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell’ambito del contratto di servizio;
si dota della Carta della qualità dei servizi;
vigila sullo stato e sul decoro delle fermate nel bacino di affidamento.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
c) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
e) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
f) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico