(1) I servizi di trasporto pubblico di linea definiti nei bacini sono affidati secondo le procedure previste dall’Unione europea, tenendo conto in particolare, se possibile, delle esigenze delle piccole e medie imprese locali.
(2) I servizi ferroviari, i servizi urbani e suburbani correlati, i servizi tranviari e funiviari, altri servizi su impianti fissi, i servizi di linea integrativi e i servizi con sistemi alternativi di trasporto possono essere affidati separatamente.
(3) Il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.